Si tratta del tratto terminale di cavo telefonico che collega le centrali delle città direttamente alle abitazioni.
Fino al 2001 esso era di proprietà esclusiva di Telecom Italia. Con la liberalizzazione di questo tratto di fili,
gli operatori telefonici concorrenti possono affittarlo dall'ex monopolista, installare nelle centraline le proprie
apparecchiature e collegarle alla propria rete.
Dal 2001 è quindi possibile per l'utente recedere dall'abbonamento Telecom Italia e avviare un rapporto contrattuale con un altro gestore.
Non si dovrà quindi più versare il canone all'ex monopolista. Il canone quindi verrà pagato al nuovo gestore con cui si stipula il contratto.
Il canone Telecom dovrà quindi essere pagato solo nei seguenti casi: quando è stato sottoscritto contratto con Telecom Italia spa come operatore unico o
quando pur mantenendo il contratto con Telecom, se ne sottoscriva uno aggiuntivo (carrier preselection) con altro operatore.
Le agevolazioni del canone, sono concesse nei seguenti casi:
- se all'interno del nucleo familiare è presente un percettore pensione d'invalidità civile o di pensione sociale (allegare fotocopia libretto di pensione)
e l'ISEE relativo al nucleo familiare d'appartenenza non supera i 6.713,94 Euro annui;
- se all'interno del nucleo familiare è presente una persona oltre i 75 anni d'età (allegare fotocopia doc. identità) e l'ISEE relativo al
nucleo familiare d'appartenenza non supera i 6.713,94 Euro annui;
- se all'interno del nucleo familiare il capofamiglia è disoccupato (allegare doc. comprovante tale requisito) e l'ISEE relativo al nucleo familiare
d'appartenenza non supera i 6.713,94 Euro annui.
Per ottenere l'agevolazione è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta (allegarlo) e inviarlo a mezzo raccomandata ar.
a: Telecom Italia Spa ñ Servizio clienti residenziali ñ Casella postale 211 - 14100 Asti)
Sono esentati dal pagamento del canone i nuclei familiari in cui vi sia un componente sordomuto che utilizzi il dispositivo telefonico
per sordomuti (allegare modulo).
Il carrier preselection è un prefisso che viene fornito dall'operatore telefonico quando quest'ultimo non è operatore unico sulla linea telefonica.
Il proprio numero telefonico urbano viene configurato in modo da comporre il prefisso operatore in automatico per cui il chiamante non deve fare nulla.
Si altrimenti continueranno ad essere addebitate sulle fatture, a prescindere dall'effettivo utilizzo;
Tale disdetta dovrà essere effettuata telefonando al servizio clienti 187 e confermata a mezzo raccomandata o fax
( modelli al tasto n.8 e indirizzi al tasto n. 2).
Quando si vuole contestare una fattura, perchÈ si ritiene che siano state addebitate voci relative a telefonate mai fatte o a servizi mai
richiesti, bisogna procedere in questo modo:
Effettuare il pagamento parziale della bolletta, scorporando dalla stessa gli importi relativi alle voci che si contestano.
Aprire formalmente il reclamo con l'operatore interessato chiamando il servizio clienti e inviando lettera di reclamo, a mezzo
raccomandata o fax (indirizzi al nr. 2), con allegato copia del bollettino postale comprovante l'avvenuto pagamento.
Innanzitutto dovrò verificare se sono stato distaccato dal mio operatore (modalità ULL) o se le sole chiamate sono avvenute con il nuovo operatore
(modalità CPS). Senza comunque pagare le fatture emesse dall'operatore non richiesto, dovrò inviare formale reclamo (modello al n. 8) , a mezzo
raccomandata, allo stesso. In tale reclamo dovrò chiedere di essere distaccato e che venga ripristinata la situazione precedente nel caso di modalità
CPS; nel caso invece di modalità ULL dovrò inoltre richiedere il rimborso per le spese che dovrò sostenere per riallacciarmi al precedente operatore.
Devo verificare che il guasto non dipenda dall'apparecchio telefonico o modem in sÈ e quindi contattare il mio
operatore e segnalare il guasto. (indirizzi e numeri fax di ciascun operatore al tasto 2).
Nel caso in cui venga sospesa la linea telefonica è necessario contattare tempestivamente il servizio clienti per chiedere spiegazioni (eventuale mancato pagamento
di una fattura o altro) e nel caso di erronea sospensione è necessario chiedere l'immediato ripristino della linea oltre che il risarcimento del danno
per ogni giorno di distacco ( modelli al tasto n. 8); a tale richiesta orale sarà necessario far seguire una richiesta scritta da inviare
a mezzo fax o raccomandata (indirizzi al tasto n. 2).
Dovrò innanzitutto richiedere al servizio clienti il dettaglio in chiaro delle chiamate effettuate in quel bimestre.
Sarà necessario accompagnare a tale richiesta orale anche richiesta scritta (mezzo fax o raccomandata) allegando copia di
valido documento d'identità ed autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 (modello al tasto n.8 e
indirizzi al tasto n. 2).
Per essere inseriti nell'elenco telefonico è necessario inviare comunicazione a mezzo raccomandata a.r. al proprio operatore telefonico.
Nel caso in cui tale richiesta, formulata nei termini previsti dall'operatore, non venisse soddisfatta, sarà necessario inviare formale
lettera di reclamo (modelli al tasto n. 8) per chiedere il risarcimento del danno.
Innanzitutto sarebbe buona norma non ritirare il pacco; nel caso in cui però lo si fosse ritirato, si potrà riconsegnare l'apparecchio
presso un punto assistenza dell'operatore, facendosi rilasciare la ricevuta di consegna. Nel caso in cui ciò non fosse possibile
bisognerà rispedirlo all'operatore telefonico (indirizzi al tasto n. 2) indicando i dati relativi al proprio contratto
(numero di telefono, numero utente, intestatario del contratto).
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto risposta, nei 30 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dello stesso, o abbia avuto esito negativo,
il consumatore potrà rivolgersi al Co.re.com. per espletare il tentativo di conciliazione obbligatorio (modulo). Verrà quindi convocata un'udienza di
comparizione delle parti per tentare una bonaria risoluzione della controversia. A tale udienza potrà presenziare direttamente il consumatore o
legale del Movimento Consumatori delegato. Per gli operatori telefonici Telecom Italia, Tim, Wind-Infostrada e H3G, è possibile effettuare, per il tramite
del Movimento Consumatori, conciliazione paritetica, riducendo i tempi di definizione della questione (link a contattaci al tasto n. #).
La Conciliazione ( anche detta A.D.R. cioè Alternative Dispute Resolution) è la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Gli utenti che intendano agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto, sono tenuti a promuovere preventivamente un
tentativo di conciliazione dinanzi al
Co.Re.Com. (Comitati Regionali per le Comunicazioni) della propria regione che abbia già
firmato la convenzione bilaterale con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate. In alternativa, gli utenti hanno la
facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, e sono tenuti a farlo nel caso in cui il
Co.Re.Com.
territorialmente competente non rientri tra quelli provvisti di delega, presso le Camere di Commercio territorialmente
competenti ovvero gli organismi di conciliazione in materia di consumo individuati ai sensi dell'articolo 141 del Codice del consumo,
come previsto dall'articolo 13, comma 1, della
delibera n. 173/07/CONS.
Per tentare di risolvere le liti tra utenti e operatori telefonici, senza ricorrere agli organi giudiziari, alcune società di primaria
importanza hanno previsto al proprio interno uno strumento di conciliazione, c.d. paritetica cioè che vede su uno stesso piano un
rappresentante delle Associazioni, che rappresentano il consumatore, e un rappresentante della Società stessa. La conciliazione paritetica,
pur perseguendo le finalità di quanto sopra detto, è caratterizzata da un accordo/protocollo d'intesa fra Associazioni e Società. In tale
accordo vengono inserite le condizioni di accesso e di conciliazione a cui hanno diritto i vari soggetti che vi accedono.
Per recedere dal contratto è necessario inviare formale disdetta tramite lettera raccomandata a.r. (modello al n. 8).
Il distacco avverrà necessariamente nei successivi trenta giorni.
La legge 40/2007 (legge Bersani), stabilisce che gli operatori non possono più richiedere penali nel caso in cui l'utente decida di dare disdetta.
Infatti il consumatore può dare disdetta al suo operatore telefonico in qualsiasi momento; gli unici costi che potranno essergli addebitati
sono quelli sostenuti dall'operatore per la disattivazione del servizio (variano da operatore ad operatore nell'ordine di circa 40,00 - 60,00 euro)
che gli verranno addebitati sull'ultima fattura utile. Normalmente gli operatori addebitano tali importi solo qualora il consumatore receda nel
primo anno dalla sottoscrizione del contratto.
Il contratto sottoscritto fuori dai locali commerciali dà luogo a un diritto di ripensamento che può essere esercitato nei dieci giorni lavorativi
successivi. Quindi se il ripensamento è avvenuto entro questo termine potrò chiedere gratuitamente di recedere da detto contratto.
Tale richiesta dovrà avvenire (modello al tasto n. 8) a mezzo raccomandata (indirizzi al tasto n. 2).
Il mercato degli impianti interni è stato liberalizzato quindi è possibile contattare sia Telecom Italia che il proprio elettricista per eseguire i lavori.
Eventuali problematiche riguardanti le infrastrutture di telecomunicazioni (pali, antenne, cavi, etc.) sia su suolo pubblico che privato sono di
competenza (art. 86 del D.Lgs. 295/2003) degli organi locali di gestione del territorio (Regioni, Province, Comuni); pertanto esclusivamente
a tali organi si dovranno presentare eventuali esposti e denunce.
Il nuovo regolamento dell'Unione Europea fissa i massimali per le tariffe di roaming, le cosiddette eurotariffe,
che diminuiranno progressivamente nei tre anni successivi all'entrata in vigore del regolamento.
Lasciando giocare la concorrenza, il regolamento spingerà gli operatori a offrire prezzi più bassi dell'eurotariffa
rendendo il roaming più semplice e soprattutto meno caro per l'utente.
L'Eurotariffa si applica ai clienti che non hanno già un pacchetto roaming speciale. Gli operatori non devono eccedere questi
massimali per i clienti che hanno scelto l'Eurotariffa. Ciò non significa che tali clienti non potranno beneficiare di
prezzi più convenienti. La concorrenza può condurre gli operatori ad offrire tariffe più basse rispetto al tetto massimo di
49 centesimi di euro e 24 centesimi di euro per telefonate effettuate e ricevute con il cellulare all'estero.
Per denunciare la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o l'illiceità di una pubblicità comparativa è sufficiente
(come prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284 , "Regolamento recante norme
sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa", G.U. n. 247, 23/10/2003), una segnalazione (modello al tasto n. 8) su carta semplice, indirizzata a: Autorità
garante della concorrenza e del mercato Piazza G. Verdi, 6/A - 00198 ROMA.