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Con la sentenza n. 26973 del 24 giugno – 11 novembre 2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rivoluzionato la materia del risarcimento danni (con specifico riferimento ai giudizi relativi a lesioni provocate da incidenti stradali e da terapie o cure mediche sbagliate), decretando l’unicità del danno non patrimoniale.
La nozione di danno biologico, come recepita dal codice delle assicurazioni negli artt. 138, 139 (“lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), ha valenza onnicomprensiva ed arriva a comprendere sia il cosiddetto danno morale (che riguarda più propriamente le sofferenze psichiche subite), sia quello che numerose pronunce, anche della stessa Suprema Corte, definivano "danno esistenziale" (attinente “alla vita di relazione, agli affetti, ai rapporti familiari”).
Sino ad oggi nella prassi, accanto al danno biologico (quantificato sulla base di tabelle ufficiali), veniva automaticamente riconosciuto il danno morale (liquidato in misura percentuale rispetto al primo). E, se ravvisato un pregiudizio specificamente riconducibile alla vita di relazione, anche il citato danno esistenziale. “Esclusa la praticabilità di tale operazione – scrive la Cassazione - dovrà il giudice procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. Una valutazione che, pertanto, adesso deve essere fatta caso per caso. |
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