Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (“Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’art. 150 del D. Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private”) prevede che per certi tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni siano obbligate ad applicare il cosiddetto “risarcimento diretto”.


Il risarcimento diretto consiste nell'indennizzo dell’assicurato, che ha subito l'incidente e che si dichiara non responsabile del tutto oppure colpevole solo in parte del fatto accaduto, da parte della propria assicurazione sia per i danni materiali (per cui non esistono limitazioni) sia per le lesioni fisiche non gravi (fino ad un'invalidità permanente pari al 9%).


La normativa, inoltre, viene applicata solo se lo scontro coinvolge due veicoli a motore (tra cui i ciclomotori muniti di nuova targa):
- riconosciuti tramite il modulo blu di constatazione amichevole;
- immatricolati in Italia o nella Repubblica di san Marino o nello Stato del Vaticano;
- assicurati per la RCA con assicurazioni autorizzate a praticare in Italia.


È molto importante che la richiesta dell'assicurato rispetti tutte le condizioni richieste dalla legge per poter beneficiare di tale procedura, a partire proprio dalla correttezza della documentazione per la domanda di risarcimento (da presentarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma), che deve contenere tutte le informazioni necessarie alla chiara comprensione del caso e nello specifico:


a) i nomi degli assicurati;

b) le targhe dei due veicoli coinvolti;

c) la denominazione delle rispettive imprese;

d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;

e) le generalità di eventuali testimoni;

f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;

g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.

Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare, inoltre:

a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;

b) l’entità delle lesioni subite;

c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.


La compagnia assicuratrice deve presentare una proposta di risarcimento o comunicare gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta entro:
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambe le parti coinvolte;
- 60 giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 90 giorni, nel caso di lesioni.


Per facilitare l'assicurato nella compilazione della richiesta di risarcimento da allegare al modulo blu di constatazione amichevole d'incidente (C.A.I.), l’ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) ha pubblicato un modulo d’esempio della richiesta di risarcimento per i casi più comuni.
Se, ad ogni buon conto, la lettera di richiesta risarcimento non è completa, la compagnia assicurativa ha 30 giorni di tempo per avvertire il richiedente e chiedere i dati mancanti per il prosieguo della procedura di indennizzo diretto ed in questo caso i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.  


Il rispetto dei termini temporali è uno degli obblighi a cui la compagnia deve far fronte, per non essere segnalata all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) e per non rischiare di essere sanzionata.


Se l'assicurato accetta la proposta economica formulata dall'assicurazione, l'assicurazione deve pagare l'importo pattuito entro 15 giorni.


Se l'assicurato non è soddisfatto dell'offerta proposta dall'assicurazione, o della motivazione di esclusione dalla procedura di risarcimento diretto, e non riesce a giungere ad un accordo con la compagnia stessa, può far valere i propri diritti attraverso:


- una procedura di riconciliazione seguita da due rappresentanti esterni a supporto delle parti: l’ANIA ed un'Associazione dei Consumatori (questa procedura può risolvere controversie fino ad un massimo di 15.000,00 euro di danni);
- un'azione legale.


La procedura di risarcimento diretto prevede, inoltre, che in caso di lesioni a terze persone trasportate è possibile fare richiesta di rimborso alla stessa assicurazione del veicolo in cui viaggiava, a prescindere dalla responsabilità d'incidente del conducente. L'assicurazione è obbligata a risarcire i danni riscontrati da terze persone entro i termini previsti dalla normativa sul risarcimento diretto, erogando fino a 774.685,35 euro, valore del massimale minimo definito per legge. Se il danno subito dalla persona a bordo del veicolo supera il massimale minimo, è possibile richiedere la somma restante all'assicurazione della controparte.

La procedura di risarcimento diretto non prevede l'indennizzo in caso di:


- incidente all'estero;
- sinistro tra più di due veicoli a motore;
- incidente in cui viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa, come previsto dal nuovo sistema di targatura descritto dal D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006;
- incidente in cui viene coinvolto un veicolo non assicurato;
- danni fisici gravi al conducente.


In quest'ultimo caso i danni materiali al veicolo ed alle cose possono comunque essere rimborsati dalla procedura di risarcimento diretto.

 

Nei casi non indennizzabili secondo il risarcimento diretto, l’impresa informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento ed entro il medesimo termine trasmette la richiesta, corredata della documentazione acquisita, all’impresa del responsabile, se nota.