Art. 2054 CODICE CIVILE


Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.


Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.


Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.


In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

 

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L’illecito civile da circolazione stradale si inquadra nella figura normativa descritta dall’art.
2043 c.c., ai sensi e per gli effetti del quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

 

Ciononostante, viene specificamente disciplinato dal sopra citato art. 2054 c.c., che introduce una presunzione relativa all’accertamento dell’elemento soggettivo: la colpa è presunta ed è il danneggiante a doverne dimostrare l’assenza. [...]