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Art. 2054 CODICE CIVILE
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
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L’illecito civile da circolazione stradale si inquadra nella figura normativa descritta dall’art.
Ciononostante, viene specificamente disciplinato dal sopra citato art. 2054 c.c., che introduce una presunzione relativa all’accertamento dell’elemento soggettivo: la colpa è presunta ed è il danneggiante a doverne dimostrare l’assenza. [...]
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