Oggetto principale della normativa in esame è la tutela del consumatore avverso l’inserimento nel contratto, unilateralmente predisposto dal professionista, di clausole abusive.
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 33 D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), nel contratto concluso tra professionista e consumatore si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, definito dalla giurisprudenza come “sperequazione delle posizioni giuridiche che si determina a carico del consumatore privo di potere contrattuale”.
A norma del comma successivo, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
- escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- escludere o limitare l’opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
- prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- imporre al consumatore, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
- riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
- consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
- sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore.
Il decreto legislativo in parola prevede che la vessatorietà di una clausola sia valutata da un lato tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, dall’altro facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende (art. 34, comma 1).
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale comunque l’interpretazione più favorevole al consumatore (art. 35, comma 2).
Non possono, in ogni caso, considerarsi vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale (art. 34, comma 4), salvo che abbiano per oggetto o per effetto di (art. 36, comma 2):
- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
- escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Relativamente a questa tipologia di clausole viene, pertanto, prevista una tutela rafforzata del consumatore, giacché la clausola non può essere ritenuta efficace anche se ha formato oggetto di trattativa individuale. Resta ferma, come sempre, la possibilità per il professionista di fornire la prova contraria sulla “abusività” di essa.
Significativa la previsione normativa di cui all’art. 36 comma 1, sulla scorta del quale le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane efficace per il resto, in deroga alla disciplina generale dettata dal’art. 1419, comma 1, del Codice Civile, secondo cui “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”.
In relazione ad essa, si evidenzia ancora una volta il favor riconosciuto dal legislatore al consumatore, giacché, qualora la nullità in materia di clausole abusive fosse stata disciplinata dal codice civile, quest’ultimo sarebbe potuto risultare scoraggiato dal far valere la nullità della singola clausola vessatoria per evitare che l’intero contratto perdesse la propria efficacia.
Altra peculiarità ve rinvenuta nella previsione che la nullità operi soltanto a vantaggio del consumatore ma possa comunque essere rilevata d’ufficio dal giudice.
I due assunti potrebbero sembrare, a prima vista, difficilmente conciliabili, dal momento che la regola della rilevabilità d’ufficio trova normalmente (rectius, secondo le regole generali) corrispondenza nella possibilità per chiunque vi abbia interesse di fare valere la nullità.
È pur vero che l’art. 1421 del Codice Civile, che regolamenta l’istituto della nullità, prevede la possibilità di deroga da “diversa disposizione di legge”, da individuarsi, nel caso de quo, per l’appunto nella disciplina del Codice del Consumo.