F.A.Q.


F.A.Q. SINISTRI                F.A.Q. CONTRATTO




 - Sono rimasto coinvolto in un incidente con soli danni ai veicoli, ma non sono in possesso di tutte le notizie utili per risalire
       all'autore del danno. Cosa posso fare per rintracciarlo?


Se non si conosce il nominativo del proprietario del veicolo, ma solo la targa di esso, occorrerà procedere ad una visura presso il Pubblico Registro Automobilistico. Infine, se non si conosce la compagnia assicurativa presso cui era assicurato il responsabile del danno occorrerà richiedere il risarcimento direttamente alla parte.
 - Sono rimasto coinvolto in un incidente con soli danni ai veicoli e sono in possesso di tutte le notizie utili per risalire
       all'autore del danno. Cosa devo fare ?


In questo caso occorrerà richiedere il risarcimento dei danni subiti al proprietario del veicolo ed alla Compagnia che assicurava il veicolo per la RCA alla data del sinistro ovvero rivolgersi al proprio legale per il disbrigo della questione, rammentando che il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni a partire dalla data dell' incidente stradale.
 - Cosa succede se mi sono dimenticato di riportare sul Modulo Blu alcune informazioni importanti?

Entro 30 giorni dalla richiesta di risarcimento danni sarà la tua compagnia che si farà viva invitandoti a fornire tutti gli eventuali chiarimenti necessari.
In questo caso, i termini per il risarcimento rimarranno sospesi fino alla ricezione delle integrazioni richieste.
Qualora ti accorgessi delle omissioni potrai effettuare le eventuali aggiunte o le correzioni sul modulo blu congiuntamente all’altro conducente coinvolto nell’incidente, in modo che queste compaiano vengano riportate su tutte le quattro copie del modulo.
 - Come fare se al momento del sinistro non si ha il Modulo Blu?

Il Modulo Blu può essere compilato anche dopo l’incidente. In ogni caso, con o senza Modulo Blu occorre sempre presentare la denuncia anche su carta libera ricordando di inserire tutte le informazioni necessarie.
 - Ho subito un incidente nel quale sono stati coinvolti più di due veicoli: posso utilizzare la procedura CID?

No, perché la CID opera solo per incidenti tra due veicoli.
 - Il modulo blu deve essere compilato integralmente per potermi avvalere della procedura di risarcimento diretto?

L'utilizzo del modulo blu per la denuncia del sinistro è opportuno ma non necessario. Il suo utilizzo favorisce l apiù rapida liquidazione della pratica. Tuttavia, per essere risarciti direttamente dalla propria Impresa è sufficiente indicare i seguenti elementii: data del sinistro, cognome e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno dell'incidente, le firme dei due conducenti.
 - In quali casi opera il Risarcimento Diretto e quindi essere pagato dalla mia Compagnia d'assicurazioni?

I casi i sono i seguenti:
  • urto diretto tra due veicoli a motore: autovetture, motocicli, ciclomotori (solo se muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006 n°. 153.)
  • veicoli con targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
  • veicoli sono identificati ed assicurati per la RC Auto con Compagnie di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.
  • lesioni riportate dai conducenti, se presenti, non sono superiori al 9% di invalidità permanente.
 - In quali casi non opera il Risarcimento Diretto ?

Non puoi avvalerti di questa procedura e, di conseguenza, per il recupero dei danni subiti, devi rivolgerti alla Compagnia assicuratrice del veicolo guidato dal responsabile dell’incidente in questi casi:
  • se l’incidente èavvenuto all’estero o con veicolo con targa estera.
  • se risultino coinvolti più di due veicoli a motore.
  • se non c’è stato un urto diretto tra i due veicoli.
  • se non c’è stato urto con il veicolo del responsabile.
  • se non sia stato possibile identificare il veicolo responsabile.
  • Se l'urto è avvenuto con un rimorchio non agganciato alla motrice.
 - Con la nuova procedura di risarcimento diretto quanto tempo occorrerà per ottenere il rimborso del danno?

La Compagnia è obbligata a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell'altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo blu.
Nell’ipotesi che la Compagnia ti attribuisca la completa responsabilità dell'incidente, ti comunicherà i motivi per cui non hai diritto al risarcimento.
Analogamente , in caso di non applicabilità della procedura di risarcimento diretto ti comunicherà i motivi di esclusione dalla procedura e, a seconda dei casi, invierà la tua richiesta all'altra compagnia rc auto coinvolta o ti inviterà a rivolgerti all'altra Compagnia.
 - Ho subito un incidente per responsabilità di un veicolo non assicurato. A chi mi devo rivolgere
       per ottenere il risarcimento del danno?


La richiesta di risarcimento del danno, deve essere indirizzata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada c/o la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 Roma. La liquidazione del danno è effettuata dall'impresa designata per il territorio in cui si è verificato il sinistro.
 - Ho urtato con la mia auto contro l’auto di mio figlio. Non siamo conviventi e apparteniamo a due nuclei familiari diversi.
       Posso far risarcire il danno dalla mia Compagnia?


No. Secondo il Codice delle assicurazioni (articolo 129, lettera b) non sono considerati terzi, e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione, oltre al conducente, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del del conducente e del proprietario del veicolo responsabile del sinistro, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
 - Quali sono le sanzioni a cui va incontro chi non è assicurato?

Secondo quanto stabilito dall'articolo 193 del Codice della strada Chi circola senza l’assicurazione di responsabilità Civile Auto rischia il sequestro del veicolo ed una multa fino a 2.754,15 Euro.
 - La garanzia RCA vale anche all'estero?

La garanzia è valida nei seguenti stati: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
È invece indispensabile farsi rilasciare dal proprio assicuratore la “carta verde”, il documento che estende la validità della copertura Rc auto, in: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Romania, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina.
La scadenza della carta verde è la stessa della polizza Rc auto cui è legata.
 - Che cosa si intende per massimale?

E’ la somma massima che l’assicuratore pagherà per ciascun sinistro ai terzi danneggiati.
La legge prevede un limite minimo di 775.887 euro (1 miliardo e 500 milioni di lire) che, ad esempio in caso di danni a più persone, può risultare insufficiente; in tal caso sarai tu a dover rispondere per la somma eccedente.
 - Che cosa è la franchigia?

Si tratta dell’ importo minimo di risarcimento, sotto il quale l'assicurazione non interviene.
La franchigia rappresenta quindi la parte del danno, espressa in cifre, che rimane a carico dell' Assicurato, La franchigia può essere:
  • assoluta: in questo caso i danni di importo inferiore alla franchigia sono a carico dell’assicurato; quelli superiori sono ridotti dell’importo della franchigia.
  • relativa: anche in questa seconda ipotesi i danni inferiori alla franchigia sono a carico dell’assicurato; viceversa quelli superiori sono liquidati totalmente.
 - Ho acquistato una seconda autovettura: posso cambiare l’auto assicurata in polizza  per usufruire della classe bonus-malus
       sulla nuova auto (di cilindrata maggiore rispetto alla prima)?


No. Le disposizioni vigenti di legge e le istruzioni impartite dall'Istituto di Vigilanza consentono il trasferimento del contratto solo a seguito di vendita o documentata consegna in conto/ vendita del veicolo, oppure di demolizione, di esportazione definitiva all'estero e di cessazione definitiva della circolazione con restituzione delle targhe al P.R.A.
 - Desidero cambiare Compagnia: come faccio a dare disdire la mia polizza?

Se la tua è una polizza senza il tacito rinnovo, il contratto si estingue alla scadenza, non ha necessità di disdetta; è perciò possibile cambiare Compagnia anche all'ultimo momento.
Se invece la polizza della tua attuale compagnia è con tacito rinnovo (che si intende, cioè, tacitamente rinnovate alla scadenza) devi comunicare la disdetta, all'impresa almeno 15 giorni prima della scadenza della polizza . (e non più di 30, come previsto in passato).
Puoi presentare tale disdetta per iscritto, tramite raccomandata AR, e anche tramite fax.
Ricorda che se la tua compagnia assicuratrice ti presenta, alla scadenza annuale della polizza, un aumento del premio superiore al tasso di inflazione programmato, puoi richiedere la disdetta anche il giorno stesso della scadenza (Codice delle Assicurazioni - articolo 172).
 - Che cosa è l'attestato di rischio?

E' il documento rilasciato dall' Assicuratore al contraente della polizza, alla scadenza annuale che racconta la tua storia assicurativa e che riporta:
  • la formula tariffaria con la quale è stato stipulato il contratto;
  • la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l' annualità successiva (per i contratti stipulati con la forma Bonus/Malus);
  • la maggiorazione del premio per sinistrosità prevista per l' annualità successiva (per i contratti stipulati a Tariffa fissa con Peius);
  • il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi 5 anni.
 - In caso di cambio di Compagnia, posso richiedere alla scadenza della polizza l'attestato di rischio?

Si, è un tuo diritto.
 - L’assicurazione RC auto mi copre durante i 15 giorni a successivi alla scadenza del contratto
       anche se non ho ancora pagato il premio di polizza?


Si, se la tua polizza prevede il tacito rinnovo o, in ogni caso, se si tratta di una scadenza infraannuale l’assicurazione esplica regolarmente i suoi effetti.
Tuttavia, poiché esiste un obbligo di legge di esporre il contrassegno di assicurazione (art. 181 del Codice della Strada), puoi essere multato per la mancata esposizione del nuovo contrassegno di assicurazione.
 - Ho venduto la mia auto alcuni mesi prima della scadenza della polizza e non intendo sostituirla.
       Ho diritto al rimborso del premio?


Si. Nel caso di vendita del veicolo, se il veicolo non viene sostituito o se la polizza non viene ceduta all’acquirente del veicolo stesso, hai diritto al rimborso del premio r.c.auto pagato (al netto delle imposte, pari al 12,50% del premio, e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,50% del premio stesso) in proporzione del periodo di tempo decorrente della vendita fino alla scadenza della rata di premio pagata.
 - Ho venduto la mia auto, per quanto tempo posso sospendere la mia polizza senza perdere denaro ?

La sospensione ti permette di “disattivare” la tua polizza nel caso in cui, per motivi personali, non la utilizzerai. E' possibile richiedere la sospensione della polizza RC Auto inviando comunicazione via fax o con lettera solo se:
  • la sospensione deve avere una durata non inferiore ai 3 mesi (se dovessi riattivarla prima di tale periodo perderesti la parte di premio relativa al periodo effettivo della sospensione stessa);
  • la polizza in corso ha una durata residua (generalmente) non inferiore a 3 mesi;
  • viene restituito il certificato-contrassegno e l’eventuale Carta Verde alla Compagnia.
La riattivazione della copertura ha per effetto la proroga della scadenza originaria di un periodo uguale a quello della sospensione, salvo che la polizza non sia stata sospesa per meno di tre mesi: in questo caso non viene concessa alcuna proroga.
La sospensione non può mai superare i 12 mesi: se ciò si verifica, il contratto si estingue e il cliente perde il premio non goduto e la classe di merito maturata.
Se il tuo contratto prevede una clausola di vincolo a seguito di leasing o finanziamento puoi ottenere la sospensione solo se autorizzata dalla Società Vincolataria.
 - In caso di demolizione o di vendita della mia autovettura ho diritto di conservare la mia classe di merito  sulla nuova auto?

Si, ma a condizione che il proprietario del nuovo veicolo sia lo stesso di quello vecchio e che tu possa dimostrare di esserti disfatto del vecchio automezzo.
 - Sulla polizza vedo indicate due classi di merito: una classe detta "CU" e una classe "contrattuale". Di che si tratta?

la classe CU è la classe di Conversione Universale Bonus-Malus , introdotta dal 1° novembre 2005, come disposto dalla circolare Isvap n. 555/D. Le Classi CU sono 18 (da 1, la migliore, a 18, la peggiore) le cui regole di evoluzione ed assegnazione sono valevoli per tutte le Compagnie di assicurazione.
Ogni Compagnia predispone inoltre proprie classi bonus/malus- contrattuali o interne.
Sulle polizze devono obbligatoriamente essere indicate entrambe le classi di merito (CU e interna).
Nel caso in cui l’assicurato lasci la propria Compagnia per passare ad un’altra, quest'ultima è tenuta a riconoscergli la classe CU riportata sull'attestato di rischio.
Le Compagnie devono pubblicare nei propri siti internet una tabella che indichi la corrispondenza delle proprie classi di merito interne con la tabella delle classi di merito CU stabilita dall'ISVAP.
 - Che cosa è l’ISVAP?

L'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione. L'ISVAP svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
 - Chi e in quali casi si può presentare reclamo all’ ISVAP?

Possono presentare reclamo gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati) - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori. Si possono presentare i reclami su:
  • la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
  • le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie).
Non si può presentare il reclamo quando riguardi aspetti per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria.